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CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE​

La convenzione di capitalizzazione è obbligatoria (Scheda D) per le “Società di capitale”: S.P.A. e S.R.L. ma è possibile anche per gestori “Ditta individuale” o “Società di persone” che aderiranno.

Viene utilizzata una “polizza di capitalizzazione” nella quale esiste una posizione contrattuale per ogni gestore (inteso come Ditta) che ha aderito..

Ogni posizione contrattuale capitalizza il bonus che verrà versato consolidando annualmente le rivalutazioni ottenute. Le compagnie assicuratrici investono il bonus nelle loro “gestioni speciali assicurative” (investimenti prevalentemente obbligazionari e con rendimento minimo garantito attualmente pari al 2,50%), trattenendo i costi di acquisizione e gestione dei contratti ridotti ai minimi termini di mercato, e riconoscono una rivalutazione annuale pari al:

  • 95%* del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000;
  • 97%** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007;
  • 100% del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015.

 

In virtù del consolidamento annuale delle rivalutazioni e del rendimento minimo annuale comunque garantito, il capitale può solo aumentare e mai diminuire.

*fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,4%
**fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,3%
*** al netto di una commissione di gestione pari allo 0,3%