La convenzione di capitalizzazione è obbligatoria (Scheda D) per le “Società di capitale”: S.P.A. e S.R.L. ma è possibile anche per gestori “Ditta individuale” o “Società di persone” che aderiranno.
Viene utilizzata una “polizza di capitalizzazione” nella quale esiste una posizione contrattuale per ogni gestore (inteso come Ditta) che ha aderito..
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Ogni posizione contrattuale capitalizza il bonus che verrà versato consolidando annualmente le rivalutazioni ottenute. Le compagnie assicuratrici investono il bonus nelle loro “gestioni speciali assicurative” (investimenti prevalentemente obbligazionari e con rendimento minimo garantito attualmente pari al 2,50%), trattenendo i costi di acquisizione e gestione dei contratti ridotti ai minimi termini di mercato, e riconoscono una rivalutazione annuale pari al:
- 95%* del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000;
- 97%** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007;
- 100% del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015.
In virtù del consolidamento annuale delle rivalutazioni e del rendimento minimo annuale comunque garantito, il capitale può solo aumentare e mai diminuire.
*fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,4%
**fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,3%
*** al netto di una commissione di gestione pari allo 0,3%